I contabilizzatori di calore possono essere manomessi?

Obbligatori nelle strutture con l’impianto di riscaldamento centralizzato, i contabilizzatori di calore permettono di misurare il calore emesso dai termosifoni presenti nella singola unità abitativa, assicurando benefici tangibili sia in termini di risparmio economico sia di salvaguardia ambientale.

Ma possono essere manomessi? La risposta è no. I contabilizzatori di calore vengono appositamente progettati con diverse protezioni volte ad evitare la manomissione da parte di terzi.

Come verificare se il contabilizzatore è stato manomesso?

Le ditte specializzate nei servizi di contabilizzazione di calore sono dotate dei sigilli di ricambio e solo loro possono, ove necessario, eliminare il sigillo originale e metterne uno nuovo per poter riagganciare il ripartitore al supporto dopo una eventuale operazione di verifica in caso di malfunzionamento o riprogrammazione del contabilizzatore stesso.

Per verificare se il contabilizzatore è stato manomesso si può controllare l’integrità del sigillo, ovvero osservare se il pistoncino del sigillo è posizionato correttamente rispetto a quanto indicato dalla casa costruttrice. Tuttavia, un modo ancora più semplice è controllare se il contabilizzatore aderisce bene all’attaccatura della basetta, e quindi al radiatore.

Cosa fare se si riscontra un malfunzionamento dei contabilizzatori di calore?

Non volendo considerare coloro i quali provano, illegalmente, a manomettere i contabilizzatori del calore per falsare in maniera inequivocabile la misurazione del consumo, può accadere che il ripartitore subisca danni dovuti ad eventi imprevisti. È il caso dei contabilizzatori danneggiati accidentalmente dai bambini, dagli animali domestici presenti in casa o malfunzionanti per problemi tecnici.

In queste situazioni è necessario contattare tempestivamente la società che si occupa del servizio di lettura dei contabilizzatori di calore e provvedere, se necessario, con l’installazione del nuovo ripartitore. È consigliato anche avvertire l’amministratore di condominio.

L’autodiagnosi dei ripartitori

I ripartitori di calore sono dotati di tecnologie per l’autodiagnosi: un dispositivo interno monitora costantemente il funzionamento e segnala eventuali andamenti scorretti con avvisi che appaiono sul display del contabilizzatore, come OPEN o ERROR.

Di solito, è possibile per le ditte che si occupano del servizio di lettura dei contatori di calore risalire alla data in cui si è generato l’errore: questo consente di elaborare correttamente i conteggi di ripartizione dei consumi in relazione all’imprevisto.

Cosa succede in caso di contabilizzatore di calore manomesso?

A norma di legge, la manomissione degli impianti per la contabilizzazione del calore si annovera come “delitto di furto di energia termica”, aggravato dall’utilizzo di mezzo fraudolento (articoli 624 e 625, comma 2 del Codice).

I condomini sono tenuti a notificare all’amministratore e alla ditta incaricata delle letture dei contatori di calore eventuali malfunzionamenti o manomissioni accidentali.

Come ribadito anche da una sentenza della Cassazione, le manomissioni illecite dei contabilizzatori di calore rientrano nella fattispecie del furto e la pena prevista per tale tipologia è la reclusione da 1 a 6 anni e una multa che va da € 103 fino a € 1.032 ex art. 625 Codice Penale.

Nel caso in cui, a seguito di malfunzionamenti, manomissione o contabilizzatore spento, non sia possibile rilevare il consumo, lo stesso viene calcolato a fine stagione con diverse metodologie. Ad esempio, rifacendosi alla media matematica del consumo del ripartitore degli ultimi tre anni oppure tenendo in considerazione la media di consumo dei ripartitori dell’intero condominio.

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